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Pallet usati: rifiuti da imballaggio o nuove risorse?
I pallet rappresentano un anello indispensabile nella catena logistica e hanno determinato una vera e propria rivoluzione nella movimentazione, nello stoccaggio e nel trasporto delle merci in ogni settore di attività.
I pallet appartengono alla categoria degli imballaggi terziari, cioè di quegli imballaggi concepiti in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto.
Ex art. 221, c. 1, D.L.vo 152/06, produttori e utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
La gestione degli imballaggi secondari e terziari è rimessa al sistema produttori/utilizzatori.
Per capire che cosa sia un imballaggio che non verrà più utilizzato, sotto il profilo giuridico si richiama la nozione di “rifiuto di imballaggio”: “ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione” (art. 218, c. 1, lett. f). Questa nozione, poi, si riconduce alla definizione di rifiuto tout court: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (art. 183, c. 1, lett. a).
Un pallet usato, ovvero un pallet che ha avuto almeno un ciclo di utilizzo, non è per definizione un rifiuto di imballaggio e quindi può essere utilizzato nuovamente: ma qualora il pallet sia rotto oppure danneggiato (e quindi inservibile), e necessiti di un intervento di riparazione (se di legno), allora la situazione si pone in termini differenti.
Negli ultimi decenni si è assistito ad un forte sviluppo della riparazione dei pallet in legno, sia per l’affermazione del pallet a noleggio, sia per il riutilizzo dei pallet usati per esigenze di contenimento dei costi. Quest’attività da un lato risponde alla necessità di risparmio di materia prima, dall’altro libera gli utilizzatori dai problemi di stoccaggio dei pallet vuoti o danneggiati. Le attività di selezione, cernita e riparazione (quest’ultimo termine applicabile se il pallet lo consente) oppure di avvio al riciclo devono essere correttamente inquadrate nell’ambito normativo di riferimento: la Parte IV del D.L.vo 152/06.
Parimenti, la ditta che ritira pallet usati per svolgere le anzidette attività si qualifica come un soggetto della gestione dei rifiuti, in particolare svolge attività di recupero (tendenzialmente R13 e R3), la cui nozione si rinviene nell’art. 183, c. 1, lett. t) e deve essere debitamente autorizzata.
Il trasportatore e l’attività di commercio dei pallet usati
Come sopra anticipato, un pallet usato, ovvero un pallet che ha avuto almeno un ciclo di utilizzo, non è per definizione un rifiuto da imballaggio e quindi può essere utilizzato nuovamente. A tal proposito, l’art. 11-bis del D.L.vo 21 novembre 2005, n. 286 recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore” tra le altre cose dispone anche che “per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128] del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Quindi, quando l’unità di movimentazione usata non è un rifiuto – perché non ricorrono i requisiti di cui all’art. 183 D.L.vo 152/06 –, il soggetto che ne esercita stabilmente (cioè in modo continuativo e regolare, non estemporaneo e circoscritto ad una singola evenienza straordinaria) il commercio deve:
- effettuare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, va presentata al comune di residenza del soggetto che presenta la segnalazione per l’esercizio dell’attività di vendita di cose usate (si veda anche l’art. 19, p.to 18, D.P.R. 616/77);
- tenere il registro giornaliero delle operazioni finalizzate all’esercizio dell’attività di commercio (art. 128 TULPS). Detto registro non ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra merci in entrata e merci in uscita, bensì permettere di individuare i soggetti coinvolti nelle operazioni interessate.
Le imprese che esercitano stabilmente l’attività di commercio di unità di movimentazione usate sono tenute ad assolvere alle prescrizioni di cui sopra, a prescindere dal fatto che questa sia o meno l’attività principale dell’impresa (in quanto il carattere accessorio non toglie stabilità all’attività di commercio).
Se invece l’imballaggio non è più idoneo a essere utilizzato o non ha subito le fasi di selezione, cernita e riparazione (se il pallet lo consente) oppure avvio al riciclo (se il pallet non può essere riparato), il soggetto che lo ritira (con formulario, non con DDT) deve essere autorizzato a tale attività secondo la Parte IV del D.L.vo 152/06; inoltre, “poiché gran parte dei rifiuti che vengono trasportati ha un valore economico, ed è di conseguenza oggetto di compravendita ed altri rapporti commerciali (si pensi alle aziende di recupero che acquistano i rifiuti utili per loro come elementi-base di lavorazione per produrre nuovi prodotti …)”, ne discende che verranno ovviamente redatte fatture di vendita a giustificazione delle transazioni, ma questi documenti commerciali non rilevano ai fini del trasporto dei rifiuti: il D.L.vo 152/06, e prima di esso il D.L.vo 22/97, non prevede né prende in considerazione nessun altro documento che non sia il formulario, e nemmeno considera eventuali relazioni interdisciplinari tra fatture e FIR (appunto, Formulario di Identificazione dei Rifiuti).
In altre parole, non si deve cadere nell’equivoco di ritenere che la fattura di vendita di un carico di rifiuti (pallet rotti o usati non selezionati) possa da sola legittimamente accompagnare il loro trasporto sostituendosi al formulario.
È infatti evidente che, non effettuando a monte una minima attività di cernita, questa deve necessariamente essere svolta a valle presso l’impianto di destino che, ricevendo dei rifiuti, deve essere autorizzato alla loro gestione secondo le norme della Parte IV del D.L.vo 152/06. Il materiale così definito non può essere trasportato o destinato da o ad alcun soggetto che non sia autorizzato al trasporto o trattamento rifiuti da imballaggio.